venerdì 10 ottobre 2008

Normativa per la raccolta delle firme all'estero

A quanto previsto dalla legge:

L. 25 maggio 1970, n. 352 (1).

Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 giugno 1970, n. 147.

http://www.esteri.it/mae/Politiche2006/l250570.pdf

all'estero ci si comporta nel seguente modo:

"[...]

8. La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte
degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente. Accanto alle
firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e
data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste
elettorali questi è iscritto ovvero, per i cittadini italiani
residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali
dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero.

[...]

Per i cittadini elettori residenti all'estero l'autenticazione è fatta
dal console d'Italia competente. L'autenticazione deve recare
l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva,
foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il
numero di firme contenute nel foglio."


PS: per le normative sui referendum vedi anche: http://www.esteri.it/MAE/IT/Italiani_nel_Mondo/PrincipaliAttivita/Voto_Italiani/Elezioni_Politiche_e_Referendum.htm

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